Descrizione
15/06/2022 ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE:
"Misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale"
1. E’ stabilito l’ obbligo di utilizzo dei DPI per le vie respiratorie FFP2 nei seguenti mezzi di trasporto:
1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
è altresì obbligatorio l'utilizzo per gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.
2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
**7. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
L'Ordinanza produce effetti, in attesa di ulteriori disposizioni legislative, fino al 22 Giugno 2022.
Sarà infatti il DL in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a definire le restrizioni in vigore sino al 30/09/2022.
16/06/2022 CIRCOLARE MINISTERO ISTRUZIONE:
Richiama il comma 7 dell’Ordinanza del Ministro della Salute:
**Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. b). Dunque, fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
Specifica ulteriori aspetti (distanziamento, igienizzazione e, comunque, raccomandazione all’utilizzo della protezione respiratoria) da seguire durante gli esami di Stato.
Dal 16/06/2022, poiché decadute, non sono più valide le altre misure relative all’obbligo mascherine.
Ovvero non è più obbligatorio ma solo raccomandato, indossare la mascherina nei luoghi chiusi, come:
- cinema;
- teatri;
- sale da concerto;
- palazzetti dello sport.
AMBIENTI DI LAVORO:
Resta valido quando indicato nell’incontro del 04/05/2022 tra Ministeri del lavoro, della Salute edello Sviluppo Economico e l’Inail sul perdurare dei contagi e il fatto che i luoghi di lavoro, per quanto sicuri, possano presentare situazioni di rischio, soprattutto al chiuso.
Pertanto fermo restando l’aggiornamento dei protocolli aziendali da parte delle singole aziende all’evolversi del dato normativo e scientifico, entro il 30 Giugno è previsto l'incontro tra le parti sociali e i Ministeri interessati per l’aggiornamento del Protocollo del 06/04/2021 attualmente in vigore.
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68: (GU Serie Generale n.139 del 16-06-2022)
- Stop alle mascherine in aereo mentre restano obbligatorie sugli altri mezzi di trasporto (treni intercity e Alta Velocità, autobus, tram, metropolitane) fino al 30 settembre.
- Confermato la norma per cui l'obbligo di indossarle decade al cinema, a teatro e negli eventi sportivi al chiuso, dove saranno però raccomandate.
- Obbligo di indossarle prorogato anche per le strutture sanitarie e le RSA fino al 30 settembre 2022.
Il Decreto è entrato in vigore il 16/06/2022
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Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2023, 16:39